Onorevoli Colleghi! - L'istituzione e la regolamentazione della magistratura onoraria, da più parti reclamata, rientra nel più ampio disegno di riassetto del «sistema giustizia» del Paese e rappresenta la continuazione naturale delle scelte di fondo già presenti nella riforma dell'ordinamento giudiziario recentemente approvata con la legge 30 luglio 2007, n. 111. Peraltro, si tratta di un passo ulteriore nella direzione di una giustizia più efficiente, non più rinviabile.
      Da sempre la magistratura onoraria cerca di colmare le carenze presenti nel settore dando ai cittadini tutela in tempi ragionevolmente celeri e offrendo un servizio ormai non più rinunciabile. Appare quindi necessario garantire la professionalità del magistrato onorario, nonché forme di reclutamento e regolamentazioni più consone all'importante servizio che gli stessi offrono. Del resto, l'introduzione del giudice di pace è stata una delle innovazioni più importanti del complesso disegno di riforma della giustizia. D'altro canto l'autonoma previsione dei magistrati onorari nella nostra Costituzione impone di prevedere funzioni e competenze specifiche che evitino confusione tra la figura del magistrato onorario e quella del magistrato

 

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professionale, ma giammai di considerare la figura del magistrato onorario come un minus rispetto alla magistratura togata.
      La presente proposta di legge prevede un'unica magistratura onoraria con competenze proprie sia nel campo civile che penale e con possibilità di supplire al giudice togato in determinati e tassativi casi.
      La garanzia del rispetto del giudice naturale deve restare affidata al sistema tabellare e soprattutto appare opportuno affidare la direzione dell'ufficio a un magistrato professionale.
      Come pure opportuna appare l'introduzione di rigidi sistemi di valutazione della professionalità e della formazione permanente nonché possibilità ampie di revoca, qualora il magistrato onorario non si riveli all'altezza dell'importante e delicato compito che è chiamato a svolgere. Al pari, occorre intervenire sulle norme che riguardano il reclutamento e garantire la temporaneità quale caratteristica essenziale della funzione onoraria dell'incarico. È pur vero che sarà necessaria una norma transitoria che preveda l'utilizzazione di quanti per decenni si sono posti a servizio della giustizia, trascurando ogni altra attività, come pure dovrà essere riconosciuta al magistrato non togato la possibilità di ottenere forme alternative di tutela assistenziale e previdenziale.
 

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